In relazione al BRC GSFS 7 (lo standard globale per la sicurezza alimentare, edizione 7), il proprietario dello schema ha appena pubblicato un chiarimento sui requisiti 4.2 Sicurezza (food defense) e 5.4 Autenticità del prodotto, dichiarazioni e catena di custodia.
Il documento [F704-Auditing expectations for the BRC Global Standard for Food Safety issue 7 – Clauses on Security (Food Defence) and Fraud] si è reso necessario nell’ambito del processo di benchmarking con i requisiti del GFSI versione 7 per chiarire che entrambi i requisiti richiedono che l’azienda abbia un piano per gestire questi rischi.
Chiarimento sul requisito 4.2.1
Per una migliore comprensione si riporta a seguire, in corsivo, il requisito a cui si fa riferimento e, successivamente, il chiarimento.
4.2 Sicurezza
4.2.1 L’azienda dovrà attuare una valutazione documentata delle misure di sicurezza e dei rischi potenziali per i prodotti derivanti da danneggiamenti o contaminazioni intenzionali. Le aree devono essere valutate in base al rischio; le aree sensibili o limitate devono essere definite, chiaramente marcate, monitorate e controllate. Le misure di sicurezza identificate per ridurre i rischi devono essere implementate e riviste almeno una volta all’anno.
La valutazione del rischio delle misure di sicurezza e dei rischio potenziali per i prodotti derivanti da danneggiamenti o contaminazioni intenzionali deve risultare in un piano che gestisca i rischi identificati. Questo includerà:
- l’identificazione dei processi e procedure per ridurre il rischio;
- l’implementazione dei processi identificati o delle procedure;
- il monitoraggio dei processi, ove applicabile, per assicurare che questi siano efficacemente applicati;
- azioni correttive e preventive (requisito 3.7) dove il monitoraggio individui una carenza;
- riesame annuale delle misure (piano) per verificarne l’efficacia.
Chiarimento sui requisiti 5.4.2 e 5.4.3
Per una migliore comprensione si riportano a seguire, in corsivo, i requisiti a cui si fa riferimento e, successivamente, il chiarimento.
5.4 Autenticità del prodotto, dichiarazioni e catena di custodia
[…]
5.4.2 Una valutazione documentata della vulnerabilità dovrà essere effettuata su tutte le materie prime alimentari per valutare il rischio di potenziali adulterazioni o contraffazioni. Si dovrà tener conto dei seguenti aspetti:
– evidenze storiche di contraffazione o adulterazione;
– fattori economici che possano rendere adulterazioni o contraffazioni maggiormente remunerative;
– facilità di accesso alle materie prime lungo la catena di fornitura;
– complessità dei test ordinari per identificare i prodotti adulterati tipologia della materia prima.
La valutazione di vulnerabilità dovrà essere rivista periodicamente per tenere conto dei cambiamenti del contesto economico e dei fa ori di mercato che possono incidere sui rischi potenziali. Dovrà essere revisionata formalmente una volta l’anno.
5.4.3 Se una materia prima viene riconosciuta a rischio di adulterazione o contraffazione, dovranno essere implementate specifiche procedure di analisi e/o verifica per ridurre tale rischio.
La valutazione della vulnerabilità deve risultato in un piano che gestisca i rischi identificati associati alle materie prime o a gruppi di materiali. Questo deve includere:
- l’identificazione delle misure per ridurre il rischio;
- l’implementazione dei processi identificati per gestire il rischio;
- processi di testing e monitoraggio, dove applicabile, efficacemente applicati;
- azioni correttive e preventive (requisito 3.7) dove il monitoraggio individui una carenza;
- riesame annuale delle misure (piano) per verificarne l’efficacia.
Il piano deve essere formalizzato in accordo alla dichiarazione di intenti
3.1 Le procedure e i processi dell’azienda finalizzati al soddisfacimento dei requisiti dello standard dovranno essere adeguatamente documentati per consentirne un’applicazione coerente, favorire la formazione e promuovere il concetto di “due diligence” nella produzione di prodotti sicuri.
In contemporanea a questo chiarimento sono stati pubblicati altri due documenti, che recepiscono la stessa necessità di chiarimento su food defense e food fraud per due ulteriori standard:
- la seconda versione del chiarimento P552-Clarification on food defence and food fraud Issue 2 December 2017, relativo allo Standard Globale per l’Imballaggio e i Materiali da Imballaggio, edizione 5, e
- il chiarimento SD307: Food Defence/Site Security Position Statement, relativo al Global Standard Storage and Distribution, edizione 3.